| Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato dal
Senato
Disegno di Legge 1507
SENATO DELLA REPUBBLICA
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 27 giugno 2007,
ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo:
Misure
in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa
in materia
Art.
1.
(Delega
al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma
delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117
della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative
norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati,
realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti,
nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi generali:
a) riordino
e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle
normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia,
in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione;
b) applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a
tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio,
anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità
degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi,
quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già
indicati nell’articolo 1, comma 2, e nell’articolo 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, nel rispetto delle competenze in materia
di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché
assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa
in materia ambientale;
c) applicazione
della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati,
nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1)
misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori
e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di
attività;
2)
adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi,
in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo
i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio,
del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione
degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli
di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro
imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino
della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature
di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale,
al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive
di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute
e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico
di controllo;
f) riformulazione
e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo
e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni
alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in
attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità
e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo
in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della
natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1)
la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l’utilizzazione
di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l’eliminazione
del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti
amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2)
determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda,
previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali
dell’ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli
articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa,
con previsione della pena dell’ammenda fino a euro ventimila per
le infrazioni formali, della pena dell’arresto fino a tre anni
per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell’arresto
fino a tre anni ovvero dell’ammenda fino a euro centomila negli
altri casi;
3)
previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni
non punite con sanzione penale;
4)
la graduazione delle misure interdittive
in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;
5)
il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni
dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice
di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona
offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
6)
previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie
per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione
e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali;
g) revisione
dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni
dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il
medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi,
con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della
figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo;
h) rivisitazione
e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche
quali strumento di aiuto alle imprese nell’individuazione di soluzioni
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione
di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività
e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla
promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni
italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione
dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita
e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni
e delle province autonome di cui all’articolo 117 della Costituzione,
della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione,
anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali
e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta
ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei
datori di lavoro, anche secondo i princìpi
della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
m) previsione
di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze
e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione
di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e circolazione
delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili
a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze
esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione
della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo,
costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo
da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli
istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli
che si occupano della salute delle donne;
p) promozione
della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a
decorrere dall’anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1)
e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento,
su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio
consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL, attraverso:
1)
la realizzazione di un sistema di governo per la definizione,
tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi,
con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese,
da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità,
nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2)
il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano
sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali
dell’Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la
semplicità delle procedure;
3)
la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della
sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria
e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni
vigenti e in considerazione dei relativi princìpi
di autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione
e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza
nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo
19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’articolo
23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli
interventi di pianificazione, programmazione, promozione della
salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per
evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi
e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il
sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti
di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione
di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice
subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all’adozione
delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori
e delle lavoratrici;
s) revisione
della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette
a:
1)
migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante
ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione
dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso
l’adozione di meccanismi che consentano di valutare l’idoneità
tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando
il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione
alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso
ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza
pubblica;
2)
modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al
massimo ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non determini
la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori;
3)
modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza
debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori,
dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione
delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola
alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari
tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle
linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al
prevedibile momento di insorgenza della malattia;
u) rafforzare
e garantire le tutele previste dall’articolo 8 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione
dello strumento dell’interpello previsto dall’articolo 9 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, relativamente a quesiti di
ordine generale sull’applicazione della normativa sulla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare
competente a fornire tempestivamente la risposta.
3. I decreti di cui al presente articolo
non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione,
di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative
dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo
sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture,
limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma
2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per
le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà
sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l)
del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per
materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti
sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine
per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo,
il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi
4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
7. Dall’attuazione dei criteri di delega
recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui
al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale
fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente
delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una
diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali
ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
Art.
2.
(Notizia
all’INAIL in taluni casi di esercizio dell’azione penale)
1. In caso di esercizio dell’azione penale
per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o
che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico
ministero ne dà immediata notizia all’INAIL ai fini dell’eventuale
costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.
Art.
3.
(Modifiche
al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626)
1. Al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il
comma 3 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«3. Il datore di lavoro committente
promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi
le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento
è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.»;
b) all’articolo
7, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Ferme restando le disposizioni
in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina
vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione,
di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e
1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati
i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono
accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui
all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.»;
c) all’articolo
18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il rappresentante
di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori»;
d) all’articolo
18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L’elezione dei rappresentanti
per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene
di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale,
come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con
il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione
del presente comma.»;
e) all’articolo
19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il datore di lavoro è tenuto
a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta
di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento
di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli
infortuni sul lavoro di cui all’articolo 4, comma 5, lettera o).»;
f) all’articolo
19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I rappresentanti territoriali
o di comparto dei lavoratori, di cui all’articolo 18, comma 2,
secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente
articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio
o del comparto di rispettiva competenza».
Art.
4.
(Disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione
e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato
ai comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 27
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati:
a) nell’ambito
della normativa già prevista in materia, i settori prioritari
di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività ed
i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
b) l’esercizio
di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni
ed enti pubblici.
2. Fino all’emanazione del decreto di
cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione
e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato
dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato,
nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti
pubblici territoriali rientranti nell’ambito di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le
province autonome, l’INAIL, l’IPSEMA, l’ISPESL e le altre amministrazioni
aventi competenze nella materia predispongono le attività necessarie
per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso
la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori
o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di
vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei
lavoratori, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche
e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni. I dati
contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con
esclusione dei dati sensibili previsti dal codice per la protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall’anno
2007 dall’articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del
comma 544 del medesimo articolo 1, vengono così utilizzate per
il solo esercizio finanziario 2007:
a) 4.250.000
euro per l’immissione in servizio del personale di cui all’articolo
1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a partire
dal 1º luglio 2007;
b) 4.250.000
euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell’attività
ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento
e per l’incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse
di cui al comma 4, il Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli
istituti previdenziali, che, ai sensi dell’articolo 13 della legge
24 novembre 1981, n. 689, accerta d’ufficio violazioni amministrative
sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica
la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei
princìpi vigenti, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere
dall’anno scolastico 2007/2008, nell’ambito delle dotazioni finanziarie
e di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali
(PON) obiettivo 1 e obiettivo 2,
a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione
professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Art.
5.
(Disposizioni
per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato
dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle
amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può
adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale
qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari
o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente
occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi
e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro. L’adozione del provvedimento
di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al
fine dell’emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata
sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo
non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque
non superiore a due anni.
2. È condizione per la revoca del provvedimento
da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la
regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento
del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento
dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui
al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento
di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di
cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative
complessivamente irrogate.
3. È comunque fatta salva l’applicazione
delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
4. L’importo delle sanzioni amministrative
di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra
la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato
al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso
ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all’articolo 1, comma 1156,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Al comma 2 dell’articolo 36-bis
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è
aggiunta la seguente:
«b-bis)
il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto
a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad
un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate».
6. I poteri e gli obblighi assegnati dal
comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sono estesi, nell’ambito dei compiti istituzionali
delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie,
umane e strumentali complessivamente disponibili, al personale
ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all’accertamento
di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione
la disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c).
Art.
6.
(Tessera
di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici
e subappaltatrici)
1. Nell’ambito dello svolgimento di attività
in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1º settembre
2007, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice
deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione
del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi
per proprio conto.
2. I datori di lavoro con meno di dieci
dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 1 mediante
annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative
si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla
tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli
autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma
1.
3. La violazione delle previsioni di cui
ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento
di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni
non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art.
7.
(Poteri
degli organismi paritetici)
1. Gli organismi paritetici di cui all’articolo
20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono
effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei
comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare
l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela
della salute sui luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui
al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento
delle attività di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere
alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza
di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza
sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
Art.
8.
(Modifiche
all’articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163)
1. All’articolo 86 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3-bis è sostituito
dai seguenti:
«3-bis. Nella predisposizione
delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,
di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,
il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo
rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro
è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale
ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla
sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta».
Art.
9.
(Modifica
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l’articolo 25-sexies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo
e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro) – 1.
In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e
590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute
sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore
a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno
dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive
di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a
tre mesi e non superiore ad un anno».
Art.
10.
(Credito
d’imposta)
1. A decorrere dal 2008, ai datori di
lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite
di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito d’imposta
nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per
la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati
di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente
comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno,
uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra
i beneficiari. Il credito d’imposta di cui al presente comma può
essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione
della disciplina de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. All’onere derivante dall’applicazione
del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente
quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e
l’accesso al Fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e all’articolo 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art.
11.
(Modifica
dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente:
«1198. Nei confronti dei datori
di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di
cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla
data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche
da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto
della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la
tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma
la facoltà dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di
eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie
oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione della
regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L’efficacia
estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo
adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori».
Art.
12.
(Assunzione
di ispettori del lavoro)
1. Al fine di fronteggiare il fenomeno
degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la
politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale è autorizzato all’immissione in servizio,
a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo
di 300 unità di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento
dei concorsi pubblici regionali per esami, rispettivamente, a
795 posti di ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004,
e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre
2004, per l’area funzionale C, posizione economica C2, per gli
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. In connessione con le immissioni in
servizio del personale di cui al comma 1, per le spese relative
all’incremento delle attività ispettive, all’aggiornamento, alla
formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro
straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale
è autorizzata, a decorrere dall’anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 1, valutato in euro 10.551.276
a decorrere dall’anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724
a decorrere dall’anno medesimo, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, utilizzando la
proiezione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero
della solidarietà sociale.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo,
anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore
dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
IL PRESIDENTE
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